La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006, ha ritenuto tempestiva ed efficace l’impugnazione di un licenziamento attuata dal lavoratore mediante la richiesta di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione inoltrata nei termini di legge alla sola Direzione Provinciale del Lavoro, e comunicata da quest’ultima al datore di lavoro solo dopo la scadenza dei 60 giorni dall’intimazione del licenziamento.
In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che il termine di decadenza previsto dall’art. 6 della Legge n. 604/1966 deve ritenersi sospeso per effetto del semplice inoltro alla DPL della richiesta di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’eventuale ritardo dell’Ufficio del Lavoro nel comunicare la richiesta all’azienda non deve avere conseguenze negative per il lavoratore.