Con sentenza del 15 dicembre 2022, emessa nella causa C-311/21, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che un eventuale trattamento retributivo inferiore, previsto dalla contrattazione collettiva a svantaggio dei lavoratori interinali rispetto a quelli assunti direttamente alle dipendenze dell’utilizzatrice, è legittimo a condizione che sia controbilanciato da adeguate compensazioni.
Qualora le parti sociali autorizzino, mediante un contratto collettivo, differenze di trattamento in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione a scapito dei lavoratori reclutati tramite agenzia interinale, il contratto collettivo stesso, al fine di garantire la protezione globale di tali lavoratori, deve accordare loro, come corrispettivo, vantaggi in materia di condizioni di base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono (es. in materia di orario, straordinario, pause, periodo di riposo, lavoro notturno, ferie, festivi).