È nullo l’accordo di riduzione della retribuzione non sottoscritto in sede protetta

Con ordinanza n. 26320 del 9 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che l’accordo con cui un dirigente accetta la riduzione della retribuzione deve essere sottoscritto dalle parti nelle sedi protette stabilite dalla legge, anche se la modifica peggiorativa non comporta un mutamento delle mansioni del lavoratore.

La Suprema Corte, nel formulare tale decisione, ha richiamato il principio di irriducibilità della retribuzione e l’art. 2113, 6° comma del Codice Civile, il quale stabilisce che sussiste la validità di un accordo di riduzione della retribuzione solo se stipulato tra le parti in sede protetta e sempre che ricorrano determinate condizioni quali il mutamento delle mansioni nell’interesse del dipendente.

Nel caso di specie, non essendosi verificate le condizioni richieste dalla legge, secondo i Giudici di legittimità l’accordo tra le parti era da considerarsi nullo.