Con ordinanza n. 4205 del 26 giugno 2019, il Tribunale di Padova, sezione lavoro, ha sancito la nullità del licenziamento intimato unicamente in ragione del programmato trasferimento d’azienda, in quanto, così come previsto dall’art. 2119, c. 4, c.c. “il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento” e, dunque, non integra gli estremi di un giustificato motivo oggettivo.
In tali ipotesi, infatti, si configura una violazione di norme imperative, con conseguente applicazione della sanzione della nullità di cui all’art. 18, c. 1, Stat. Lav., e reintegrazione del lavoratore presso il cedente.
Il Tribunale, tuttavia, ha precisato che ciò non esclude che, pur a fronte di un trasferimento d’azienda, il datore di lavoro conservi il potere di licenziare qualora effettivamente sussista una ragione idonea ad integrare un autonomo motivo di giustificato motivo oggettivo, purché il medesimo sia distinto dal trasferimento d’azienda di per sé considerato.