Con sentenza n. 30558 del 22 novembre 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che non aveva segnalato le irregolarità commesse dai propri colleghi, violando così il dovere di diligenza e l’obbligo di fedeltà.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che il lavoratore è tenuto ad astenersi non solo da comportamenti espressamente vietati, ma anche da condotte che potrebbero creare situazioni di conflitto con gli interessi del datore di lavoro o, comunque, tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Spetta poi al giudice di merito accertare in concreto se la sanzione espulsiva è proporzionata alla mancanza contestata al lavoratore.