La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18268 dell’11 luglio 2018, ha ribadito che il patto di prova, oltre alle qualità professionali, consente di verificare al datore di lavoro anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all’adempimento della prestazione, anche qualora questa riguardi mansioni di uguale contenuto rese in favore di differenti datori di lavoro susseguitisi in un appalto.
La Suprema Corte, nel caso di specie, sulla scorta di tale principio, ha ritenuto legittimo il licenziamento intimato al termine del periodo di prova irrogato dal datore di lavoro nuovo appaltatore, dovendo ritenersi legittimo il patto di prova pur se il lavoratore avesse svolto le medesime mansioni per più datori di lavoro nello stesso appalto.