Con ordinanza n. 10805 del 22 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha statuito la legittimità del licenziamento intimato al lavoratore per giustificato motivo oggettivo a seguito dell’esito negativo del tentativo di conciliazione prescritto dall’art. 7 L. n. 604/1966 novellato e prima del verbale di chiusura della procedura di conciliazione.
Nel caso di specie, la lavoratrice aveva lamentato la nullità del licenziamento intimatole dal datore di lavoro, nel corso della procedura di cui all’art. 7 L. n. 604/1966, novellato a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo invece che dopo la chiusura del verbale di mancata conciliazione.
La Suprema Corte, sancendo la legittimità di tale licenziamento, ha così affermato che la comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro non deve necessariamente intervenire in un contesto distinto dal verbale redatto in sede d’incontro davanti alla commissione apposita, a patto che siano state osservate tutte le ulteriori prescrizioni in tema di licenziamento.