Con sentenza n. 434 del 10 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il trasferimento non adeguatamente giustificato, a norma dell’art. 2103 c.c., non legittima automaticamente il rifiuto del lavoratore all’osservanza del provvedimento datoriale e, quindi, la sospensione della prestazione lavorativa, dovendo piuttosto, come è proprio dei rapporti sinallagmatici o di scambio, essere proporzionato all’inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 1460, secondo comma, c.c.. Pertanto il rifiuto del lavoratore di (ri)assumere il servizio presso la diversa sede di lavoro assegnata deve essere accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.