Con sentenza n. 7392 del 7 marzo 2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento intimato al dipendente che abbia rifiutato un trasferimento non presentandosi nella nuova sede di lavoro.
In particolare, i Giudici di legittimità, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, hanno evidenziato che, anche nell’ipotesi di trasferimento adottato in violazione dell’art. 2103 c.c., l’inadempimento datoriale non legittima in via automatica il rifiuto del dipendente ad eseguire la prestazione, dovendo quest’ultimo essere valutato in relazione alle circostanze concrete per verificare se risulti contrario alla buona fede.