La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13625 del 2 luglio 2020, ha precisato che lo svolgimento da parte del dipendente di una società delle mansioni affidate con significativa incapacità e negligenza integra gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha confermato la pronuncia della Corte di Appello che aveva dichiarato integrasse i requisiti del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, la condotta del dipendente che, in relazione alla redazione del piano finanziario, aveva effettuato plurime inadempienze e trascuratezze, rilevanti sotto il profilo di una affidabile resa lavorativa, in quanto determinate da mancanza di diligenza ed impegno professionale.