Con ordinanza n. 1513 del 21 gennaio 2019, la Corte di Cassazione ha statuito che il datore di lavoro può legittimamente compensare le somme erogate al lavoratore a titolo di incentivo all’esodo, con gli importi dovuti allo stesso a titolo di trattamento di fine rapporto. Secondo la Corte di legittimità, infatti, la fattispecie in esame non rientra tra le ipotesi di compensazione vietate dall’articolo 1246, n. 3 del c.c., ma in quella di compensazione ‘atecnica’ o ‘impropria’, nella quale i crediti e debiti nascono dallo stesso rapporto, nel caso di specie di lavoro. Trattandosi di compensazione “impropria”, secondo la Corte, l’accertamento contabile del saldo finale può essere compiuto d’ufficio dal giudice.