Con sentenza n. 960 del 3 gennaio 2024, la Corte d’Appello di Milano ha statuito la non conformità del disposto di cui all’art. 36 della Costituzione del trattamento salariale applicato dalla Società di trasporto aereo ai dipendenti che svolgono mansioni di capo cabina.
Nel caso di specie, la Compagnia aerea, dopo il rinnovo del CCNL Trasporto Aereo del 2 dicembre 2021 e l’adozione in pari data di una contrattazione di secondo livello, aveva applicato ai propri dipendenti un trattamento salariale minore e differente rispetto a quello stabilito nella lettera di assunzione. Il lavoratore pertanto aveva adito il Tribunale di Milano per richiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte territoriale quindi, ritenendo che, nella fattispecie in esame, la retribuzione mensile percepita dal lavoratore successivamente al rinnovo contrattuale fosse prossima alla soglia di povertà assoluta secondo gli indici ISTAT, ha ritenuto illegittimo il trattamento salariale applicato perché non conforme al diritto alla retribuzione di cui all’articolo 36 della Costituzione, nella duplice veste di diritto ad una retribuzione proporzionata e di diritto ad una retribuzione sufficiente, conformandosi in tal modo alle recenti sentenze di legittimità (ex multis n. 28320/2023).