Con sentenza n. 11778 del 6 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha ribadito che in caso di stipula di un contratto di lavoro a progetto (tipologia contrattuale ormai abrogata dall’art. 52, d.lgs. n. 81/2015) il progetto/programma deve rappresentare un requisito ulteriore rispetto a quelli richiesti per l’esistenza di una legittima collaborazione autonoma, dovendo ravvisarsi la carenza del requisito della specificità del progetto/programma di lavoro ove i compiti previsti replichino sostanzialmente l’oggetto sociale aziendale e non prevedano l’affidamento di un preciso risultato da conseguire.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il contratto di lavoro a progetto stipulato con il direttore generale poiché il programma ivi previsto coincideva con il piano industriale aziendale, con conseguente conversione automatica del rapporto di lavoro in quello subordinato a tempo indeterminato, sin dalla sua costituzione.