È illegittimo il contratto di appalto contenente una clausola con cui il committente obbliga l’appaltatore a sostituire il proprio personale ritenuto inidoneo

Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 1028 del 10 dicembre 2024, ha affermato che non sussistono gli elementi tipici dell’appalto genuino nel caso in cui l’impresa appaltatrice sia “priva di sostanziale autonomia organizzativa”, ove il committente eserciti il potere direttivo-organizzativo dei dipendenti e del lavoro.

Il Giudice di Catanzaro ha quindi dichiarato illegittima la clausola inserita nel contratto di appalto, che imponeva all’appaltatore di sostituire i dipendenti non ritenuti idonei dal committente.

Secondo il Giudice di merito, il potere direttivo e disciplinare deve essere riconosciuto esclusivamente in capo al datore di lavoro, mentre la previsione della clausola sopra menzionata riconosceva al committente un potere di controllo sui lavoratori dell’appaltatore, danneggiandone l’autonomia gestionale e creando un’interferenza indebita nel rapporto di lavoro.