Con sentenza n. 975 del 3 marzo 2023, la Corte d’Appello di Milano ha statuito che la finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale fuori dal mercato del lavoro per una sua possibile ricollocazione, escluda a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, i tirocinanti ricorrenti chiedevano alla Corte di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a causa dell’inadeguatezza della formazione e degli obblighi imposti dal tirocinio.
La Corte territoriale tuttavia, ha affermato che la formazione era stata effettiva e che l’adempimento degli obblighi imposti dal tirocinio non comportino alcuna subordinazione. Secondo la Corte, infatti, tale principio emergerebbe chiaramente non solo dall’incompatibilità del tirocinio con altre attività lavorative, bensì anche dalle previsioni dell’art. 21 ter co. quater e quinquies del D.L. n. 83 del 2015, in merito all’attribuzione di titoli di preferenza a coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento.