La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 475 del 6 febbraio 2024, ha accertato la sussistenza della condotta discriminatoria lamentata da due assistenti di volo di una compagnia aerea condannando la stessa alla cessazione del comportamento discriminatorio e alla selezione e successiva assunzione delle due donne.
Nel caso di specie, le due assistenti di volo avevano adibito il Tribunale per richiedere l’accertamento della condotta discriminatoria tenuta dalla compagnia aerea che, nel corso del reclutamento del personale, nonostante avesse attinto “pressoché esclusivamente” al bacino dei dipendenti della stessa, escludeva dalla selezione le due donne, anch’esse alle dipendenze della suddetta compagnia aerea, in ragione del loro stato di gravidanza e puerperio.
La Corte territoriale quindi, sulla scorta delle evidenze probatorie, ha ritenuto sussistente la condotta discriminatoria della compagnia aerea anche in considerazione del fatto che la tutela prevista dall’art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006 opera sul piano oggettivo della violazione, quindi a prescindere dall’accertamento della consapevolezza dell’azienda circa lo stato di gravidanza delle due candidate e dall’intenzionalità del comportamento discriminatorio adottato.