Il Tribunale di Forlì, con sentenza del 21 marzo 2023, ha dichiarato legittima la clausola penale apposta alla lettera di assunzione per il caso in cui il lavoratore non prenda servizio alla data di inizio dell’attività lavorativa concordata dalle parti, anche qualora l’assunzione sia soggetta a un periodo di prova, non essendo applicabile, prima della effettiva presa di servizio, il relativo regime di libera recedibilità.
Il Tribunale ha, pertanto, chiarito che la clausola di rispetto della data concordata di presa servizio apposta nella lettera di assunzione risulta valida ed efficace ai sensi dell’art. 1322 c.c., rimanendo vigente il principio di autonomia contrattuale delle parti.
Conseguentemente, la clausola inserita che stabilisce il pagamento di una penale e la risoluzione del contratto stabilito tra le parti qualora il ricorrente non prenda servizio alla data stabilita, è chiara espressione della relativa autonomia contrattuale.