La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9027 del 1 aprile 2019, ha statuito che non ha natura antisindacale la condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitare i disagi in occasione della proclamazione di uno sciopero, disponga l’utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano “marginali” e “funzionalmente accessorie e complementari” a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi in quanto posti in essere in violazione dell’art 2103 c.c. .
In ragione di ciò, nel caso esaminato, i Giudici di legittimità hanno ritenuto antisindacale la condotta di una società di trasporto pubblico che al fine di porre rimedio ai disagi operativi connessi alla proclamazione di due scioperi, aveva sostituito il personale scioperante con personale di livello superiore, avente qualifica di quadro, nella guida e scorta di treni, poiché tale attività non rientra tra quelle marginali e complementari di tale qualifica professionale.