La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14060 del 23 maggio 2019, ha statuito che la condotta del datore di lavoro che si rifiuta di trasmettere al sindacato i nomi dei nuovi assunti è antisindacale, in quanto limita la prerogativa sindacale di inviare comunicazioni ai dipendenti e fare proselitismo.
Nel caso di specie, è stato dichiarato illegittimo il comportamento di un istituto di credito che, nell’ottemperare a un accordo aziendale che imponeva all’istituto di inviare alle rappresentanze sindacali comunicazioni riguardanti gli elenchi dei neo assunti ed il ruolo del personale, si era limitato a trasmettere informazioni di tipo esclusivamente numerico, omettendo nomi e riferimenti dei dipendenti.