Il Tribunale di Catania con sentenza n. 9618 del 10 aprile 2024, ha dichiarato antisindacale la condotta tenuta dal datore di lavoro nei riguardi della organizzazione sindacale che, in occasione della chiusura dell’unità produttiva di Catania, aveva omesso di attivare le procedure di informazione e consultazione preventiva di cui alla Legge n. 223/1991.
Nel caso di specie, con ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, l’organizzazione sindacale FILCAMS CGIL CATANIA chiedeva di dichiarare antisindacale il comportamento posto in essere dalla Società resistente che, nel decidere la chiusura dell’unità produttiva di Catania, aveva omesso le informazioni e consultazioni previste dalla Legge n. 223/1991, disponendo il trasferimento collettivo di trenta dipendenti presso sedi distanti circa 600 Km da quella di provenienza, “provocandone” così le dimissioni per giusta causa.
Secondo il Tribunale, quindi, in caso di chiusura di una o più unità produttive, il datore di lavoro deve effettuare la consultazione e informazione preventiva, di cui alla legge n. 223 del 1991, al fine di permettere all’interlocutore sindacale di esercitare un effettivo controllo.