Con ordinanza n. 25840 del 27 settembre 2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce della posizione espressa dalla giurisprudenza comunitaria, la retribuzione del lavoratore durante il periodo di ferie deve comprendere tutte le voci allo stesso corrisposte nei periodi di normale servizio.
In particolare, i Giudici di Legittimità hanno richiamato la nozione di retribuzione fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha precisato che l’espressione “ferie annuali retribuite” deve essere intesa nel senso di mantenere la retribuzione ordinaria, al fine di assicurare al lavoratore una situazione equiparabile a quella della regolare prestazione lavorativa.
La Suprema Corte ha, infatti, precisato che una diminuzione della retribuzione ordinaria durante i periodi feriali potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie e ciò sarebbe in contrasto con le prescrizioni comunitarie.