Con sentenza n. 25147 del 26 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dall’azienda al dipendente che aveva trasferito su una pennetta USB di sua proprietà, poi smarrita e casualmente rinvenuta nei locali della società, un numero rilevantissimo di dati (“files” appartenenti alla azienda, ancorché non divulgati a terzi).
La Suprema Corte ha evidenziato che tale condotta viola il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. che si sostanzia nell’obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività.