La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 agosto 2016 n. 17404, ha affermato che il termine di decadenza dei 60 giorni per proporre la domanda di indennità di mobilità non è sospeso dalla malattia del lavoratore.
La Suprema Corte ha precisato che il termine di decadenza non può essere sospeso da una situazione di mera difficoltà di compiere l’attività cui si riferisce, come quella dedotta dal lavoratore, ma unicamente ove si verifichi al riguardo una impossibilità assoluta (forza maggiore).
Inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato ancora che la domanda di indennità di mobilità presentata oltre scadenza fa decadere il diritto all’intero beneficio e non solo ai ratei di indennità dei mesi precedenti alla data di ritardata richiesta.