La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9557 del 26 aprile 2006, ha statuito che il potere di distacco di un lavoratore presso un’altra unità produttiva, espressamente disciplinato dall’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, compete in via esclusiva all’imprenditore. Quest’ultimo, tuttavia, non può esercitarlo in materia arbitraria, per finalità non consentite, ovvero senza un bilanciamento adeguato tra esigenze aziendali e interessi del lavoratore. Al di fuori di queste ipotesi, però, il datore di lavoro è libero di agire come meglio crede e un eventuale rifiuto del dipendente può costituire giusta causa di licenziamento.