Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 185/2016 in merito ai contratti di solidarietà espansiva e alla CIGS

Con la circolare n.31 del 21 ottobre 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  ha fornito alcune indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 185/2016, con particolare riferimento alla normativa integrativa e correttiva del D.Lgs. 148/2015, per ciò che concerne i contratti di solidarietà espansiva e la CIGS.

In particolare, l’art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 185/2016 ha introdotto nell’ambito dell’art. 41 del D.Lgs. 148/2015, il comma 3-bis, consentendo la trasformazione del contratto di solidarietà di cui all’art.21, comma 5, del d.lgs. 148/2015, in contratto di solidarietà espansiva nel caso sia in corso da almeno dodici mesi, oppure siano stati stipulato prima del 1° gennaio 2016.

In merito alla CIGS, il Ministero ha chiarito che l’art.2, comma 1, lettera b), d.lgs. 185/2016, ha disposto che la domanda di concessione del trattamento straordinario debba essere presentata, con modalità telematica, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale.