Con sentenza n. 342 del 7 febbraio 2017, il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di un lavoratore che aveva rivendicato il pagamento del premio di risultato in seguito alla disdetta dell’accordo aziendale esercitata dal datore di lavoro che, quindi, aveva interrotto il pagamento di questo trattamento per i periodi successivi al recesso. L’accordo aziendale, avente ad oggetto l’erogazione del premio di risultato, prevedeva la possibilità per il datore di lavoro di esercitare la disdetta a mezzo raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza e, il Tribunale ha chiarito, che il datore di lavoro poteva dare disdetta dell’accordo collettivo aziendale che prevede la corresponsione di un premio di risultato se tale facoltà è esercitata nei termini e secondo le modalità pattuiti dalle parti. Pertanto, avendo utilizzato una facoltà prevista dalle stesse parti stipulanti, il datore di lavoro aveva legittimamente cessato di applicare l’accordo collettivo.