Con sentenza n. 628 del 23 gennaio 2019, il Tribunale di Roma ha ribadito il principio secondo il quale l’antisindacalità della condotta nell’ipotesi di disdetta del contratto collettivo da parte del datore di lavoro va valutata alla luce dell’attualità del vincolo contrattuale e, nei casi di scadenza del termine di efficacia, della previsione di un obbligo di comunicazione a carico del datore di lavoro nei confronti del sindacato.
Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato la natura antisindacale della disdetta ante tempus del contratto collettivo, risultando compromesso il ruolo del sindacato di operare nel contesto aziendale con le iniziative volte a riaffermare la propria figura di parte contrattuale.