Con ordinanza n. 3361 del 3 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha statuito che, nell’ipotesi di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, l’art. 40 del D.Lgs. n. 198/2006 (c.d. “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) stabilisce un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte che instaura il giudizio.
In materia di ripartizione dell’onere probatorio, infatti, i Giudici di legittimità hanno precisato che, chi lamenta una condotta datoriale discriminatoria, è tenuto solo a dimostrare l’esistenza di una ingiustificata disparità di trattamento basata sull’appartenenza ad un determinato genere o anche solo una posizione di particolare svantaggio, tale da integrare una presunzione di discriminazione, restando, invece, a carico del datore di lavoro l’onere di dimostrare circostanze inequivoche, idonee ad escludere la natura discriminatoria della condotta.
Per i Giudici di legittimità, dunque, in tali circostanze il dipendente coinvolto è onerato della sola dimostrazione di essere portatore di un fattore di discriminazione e di avere subito un trattamento svantaggioso in connessione con detto fattore.