Con nota di risposta ad interpello n. 7 del 12 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il datore di lavoro può fruire dell’esonero contributivo di cui all’art. 1, co. 118, L. n. 190/2014 in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro anche nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza ex art. 24, co. 4, D.Lgs. n. 81/2015 (ex art. 5, co. 4 quater, D.Lgs. n. 368/2001) prima dell’assunzione stessa.
La disciplina del succitato diritto di precedenza prevede, infatti, espressamente che tale diritto debba essere formalmente esercitato dal lavoratore a termine nei confronti del proprio datore entro un determinato periodo temporale (sei o tre mesi) dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di una simile manifestazione di volontà, dunque, il datore di lavoro può “legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere”.