Con sentenza n. 31395 del 2 dicembre 2019, la Corte di Cassazione, confermando il proprio consolidato orientamento, ha statuito che l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore nei confronti del datore di lavoro non costituisce comportamento idoneo a legittimare il licenziamento per giusta causa, laddove soddisfi i requisiti della continenza sostanziale e formale, ossia nel caso in cui i fatti narrati corrispondano a verità e vengano esposti con modalità rispettose dei canoni di correttezza, misura e rispetto della dignità altrui.
La Corte ha, altresì, ritenuto che, nell’ipotesi in cui la critica venga espressa da un lavoratore con funzioni di rappresentanza sindacale e sia finalizzata al perseguimento di un interesse collettivo, il relativo diritto di critica goda di un’ulteriore copertura costituzionale costituita dall’art. 39 della Costituzione.