Con sentenza n. 7581 del 27 marzo 2018 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, seppure l’art. 7 della L. n. 300/70 non prevede un obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare la documentazione che ne è a fondamento, esso è comunque tenuto ad offrire all’incolpato i documenti aziendali laddove l’esame degli stessi sia necessario al fine di permettere alla controparte un’adeguata difesa, in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.