Con sentenza n. 8694 del 9 aprile 2018, la Corte di Cassazione nel ribadire il principio secondo cui il datore di lavoro ha il diritto di utilizzazione esclusiva del programma o della banca dati a condizione che l’opera sia riferibile all’esercizio delle mansioni o sia stata creata (dal lavoratore) a seguito di istruzioni impartite dallo stesso datore, ha dichiarato l’illegittimità dell’azione generale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta da un programmatore informatico relativamente al presunto sfruttamento ingiustificato da parte di un’azienda sanitaria di un software protetto dal diritto d’autore, in quanto, anche a voler ritenere che l’opera intellettuale fosse “stata creata al di fuori dell’orario e del rapporto di lavoro”, il dipendente, comunque, avrebbe dovuto fare ricorso alle diverse azioni di cui agli artt. 156 ss., L. n. 633/1941, che tutelano, per l’appunto, il diritto d’autore.