Diritto alla difesa e protezione dati personali

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24797 del 16 settembre 2024, ha stabilito che un dipendente può produrre in giudizio un file audio contenente la registrazione di una conversazione intrattenuta nel contesto di una riunione svoltasi diversi anni prima tra un collega ed alcuni rappresentanti della società, registrata a loro insaputa e senza il loro consenso, se questo utilizzo è funzionale alla tutela giudiziale di un proprio diritto.
Più precisamente, la Suprema Corte, richiamando il diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR) e quello di opposizione (art. 21 GDPR), ha affermato che, nel bilanciamento tra il diritto alla difesa e la protezione dei dati personali, il primo può prevalere, soprattutto quando sono in gioco diritti della persona fondamentali strettamente connessi alla dignità umana, come nel caso dei diritti dei lavoratori, protetti dall’articolo 36 della Costituzione. Pertanto, di fronte ad un diritto fondamentale, come l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’utilizzo di registrazioni non consensuali può essere considerato legittimo, subordinando così la tutela della privacy alle esigenze di giustizia.