La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7567 del 27 marzo 2020, ha affermato la legittimità del licenziamento intimato ad un dipendente per aver aggredito nel corso di un diverbio il proprio superiore, colpendolo con un calcio, anche in assenza di un perturbamento alla vita aziendale, come richiesto dal contratto collettivo.
Infatti, l’elencazione contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa, essendo poi il giudice tenuto a valutare la singola condotta in ordine alla sua idoneità e a far venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore anche al di là della fattispecie contrattuale prevista.
L’unico limite che incontra il Giudice è che non può essere irrogato il licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al lavoratore.