La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7523 del 23 marzo 2017, ha confermato il principio secondo cui le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato la validità delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice, in assenza della violenza morale denunciata, ma soltanto sotto la minaccia di un licenziamento per giusta causa e di un’azione risarcitoria, del tutto plausibili a causa della gravità dei fatti commessi dalla lavoratrice stessa.