La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7711 del 20 marzo 2019, ha statuito che la giusta causa di dimissioni da parte del lavoratore, nella specie per la mancata corresponsione della retribuzione per cinque mesi, è da escludere nel caso in cui quest’ultimo, pur avendo manifestato la sua volontà di dimettersi, abbia continuato a svolgere l’attività per tutto o parte del periodo del preavviso. Tale motivazione avrebbe dovuto esonerarlo dall’obbligo di preavviso dimostrando con comportamento concludente, l’inesistenza di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche soltanto temporanea del rapporto.