La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17423 del 17 giugno 2021, ha affermato che, in caso di dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore durante il periodo di prova, non è applicabile il disposto di cui all’art. 2096 c.c., 3^ comma, c.c. in quanto il datore di lavoro è responsabile del recesso del lavoratore che gli ha impedito di condurre a termine il periodo di prova. Ne consegue il risarcimento del danno “retributivo”, commisurato all’entità dei compensi che sarebbero stati percepiti dal lavoratore sino alla scadenza del suddetto periodo di prova.