Dimissioni per fatti concludenti

L’INPS, con messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025, ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla   risoluzione del rapporto di lavoro prevista dalla L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro).

In particolare, l’Istituto ha precisato che, qualora il lavoratore dia effettivamente prova dell’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza, nonché nell’ipotesi in cui la sede territoriale dell’INL accerti autonomamente la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, l’Ispettorato dovrà comunicare a quest’ultimo l’inefficacia della risoluzione con conseguente adempimento degli obblighi contributivi.

L’INPS, ha altresì precisato che, per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal comma 7-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della L. n. 203/2024, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie, non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesto dall’art. 3 del D.Lgs. 22/2015.