La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27934 del 13 ottobre 2021, nel ribadire la natura obbligatoria del preavviso, ha affermato che, in caso di dimissioni, il datore di lavoro che rinuncia al preavviso, non deve erogare la relativa indennità sostitutiva al lavoratore, il quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso, non essendo configurabile alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente.