La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31007 del 27 novembre 2019, ha affermato che gli elementi distintivi del contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa rispetto al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, sono rappresentati dall’obbligo di rendiconto periodico da parte dell’associante e dalla partecipazione dell’associato al rischio di impresa e alla distribuzione non solo degli utili, ma anche delle perdite. Ulteriore differenziazione è costituita dalla sottoposizione dell’associato al generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni, che risulta meno ampio del vincolo di subordinazione, invero comprensivo anche dell’assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare datoriale.