Con sentenza n. 31754 del 7 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale il giudice può desumere l’esistenza del danno patrimoniale da demansionamento professionale determinandone la relativa entità anche in via equitativa in base al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento e all’esito finale della dequalificazione.
Nella specie, il lavoratore con qualifica di quadro era stato trasferito dall’ufficio del contenzioso ad operatore di sportello.