Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 5 del 24 ottobre 2024, è intervenuto in ordine alle modalità di designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) su istanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in ordine a due quesiti: 1) se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come un’unica entità; 2) se in una azienda o unità produttiva con più di 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza debba essere un lavoratore appartenente alla RSU o se sia sufficiente che venga designato da quest’ultima, anche se esterno alla rappresentanza.
In relazione al primo quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha chiarito che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede che l’unità produttiva si riferisca a strutture dotate di autonomia sia finanziaria che tecnica, finalizzate alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.
Per quanto concerne il secondo quesito, la Commissione ha rilevato che, l’art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il RLS sia eletto all’interno delle rappresentanze sindacali in azienda, ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.