Con sentenza n. 15376 del 21 giugno 2017, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui, in caso di preteso demansionamento, la richiesta di risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale da parte del lavoratore debba essere suffragata da una specifica allegazione della sussistenza di un pregiudizio concretamente accertabile e non di natura meramente emotiva provocato sul fare reddituale dello stesso, che ne alteri le abitudini.
Pertanto, il pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo datoriale, non essendo sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale ma incombendo sul lavoratore l’onere, non solo di allegare il demansionamento ma anche quello di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale
Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha ritenuto infondata la domanda del lavoratore in quanto carente sul piano delle allegazioni relative alla natura dei pregiudizi sofferti dal lavoratore stesso.