Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 6572 del 24 marzo 2006, risolvono il contrasto di giurisprudenza in materia di prova sui danni derivanti da demansionamento o dequalificazione, chiarendo se in tali casi il diritto del lavoratore al risarcimento del danno, consegua in re ipsa oppure sia subordinato all’assolvimento, da parte del lavoratore, dell’onere di provare l’esistenza del pregiudizio.
Effettuando una rassegna dei due diversi indirizzi giurisprudenziali che si erano espressi sul tema, le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a quello che richiede al lavoratore che denunzi il danno subito anche di fornire la relativa prova.
La sentenza è interessante anche per i contenuti definitori delle varie categorie giuridiche di danno e della responsabilità datoriale.
Infatti quest’ultima viene qualificata di natura contrattuale, a prescindere dal tipo di danno lamentato, configurando sia la violazione dell’obbligo di cui all’art. 2103 c.c. (divieto di dequalificazione) che dell’obbligo di cui all’art. 2087 (tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del lavoratore) come inadempimento di un obbligo contrattuale in cui versa il datore.
Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, dall’inadempimento non deriva automaticamente l’esistenza di un danno nelle voci di perdita subita e/o mancato guadagno, atteso che l’inadempimento medesimo è già sanzionato con l’obbligo di corresponsione della retribuzione, essendo, invece, necessario che si produca una lesione aggiuntiva che deve essere provata. Le conseguenze lesive possono concretizzarsi in danno professionale, danno all’integrità psico-fisica o danno biologico, danno all’immagine o alla vita di relazione, sintetizzati nella locuzione del danno cd. esistenziale.
Non è quindi sufficiente, affermano le Sezioni Unite, prospettare l’esistenza della dequalificazione e chiedere giuridicamente il risarcimento del danno, essendo necessario che il lavoratore alleghi in modo specifico nel ricorso introduttivo del giudizio, la natura e le caratteristiche del pregiudizio sofferto.