In caso di nuovo assetto organizzativo disposto dall’imprenditore, comprensivo di un nuovo sistema di classificazione del personale definito con le organizzazioni sindacali con la previsione di nuove categorie o aree professionali, destinate ad accorpare mansioni comuni a più profili professionali, si pone una questione di violazione dell’art. 2103 c.c. (nella sua versione antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2015) se, in seguito al “riclassamento”, il lavoratore venga adibito a nuove mansioni, compatibili con le declaratorie della nuova classificazione ma incompatibili con la professionalità acquisita.
Nel caso di specie, la Suprema Corte, con sentenza n. 3422 del 22 febbraio 2016, ha confermato la sentenza emessa dalla Corte territoriale, che aveva ravvisato una violazione dell’art. 2103 c.c. – nella sua formulazione previgente – rispetto alle mansioni in precedenza svolte dal lavoratore, nell’ipotesi di reinquadramento previsto dal CCNL in un’unica qualifica di lavoratori precedentemente inquadrati in qualifiche distinte.
Anche in tal caso permane, infatti, il divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprimano in maniera radicale una diversa professionalità e che non consentano una sia pure residuale utilizzazione dell’acquisita professionalità, qualora le ultime mansioni espletate non abbiano affinità o analogia di sorta con quelle svolte in precedenza.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 81/2015 (entrato in vigore lo scorso 25 giugno), ha riscritto l’art. 2103 c.c., eliminando il problematico paramentro dell’equivalenza delle mansioni quale metro di valutazione circa il legittimo esercizio dello jus variandi.
Oggi, infatti, si riconosce al datore di lavoro il diritto ad uno jus variandi (unilaterale) più ampio e più flessibile, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma non è più la professionalità del lavoratore (anche in prospettiva di un suo accrescimento), quanto la c.d. “professionalità classificata”, cioè quella delineata dalla contrattazione collettiva. L’art. 2103 c.c. così come novellato dispone, infatti, al primo comma, che all’interno del medesimo livello di inquadramento e categoria legale, tutte le mansioni sono esigibili in via ordinaria dal datore di lavoro. E’ stato previsto, inoltre, che “in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale”.