Il Ministero del Lavoro, con risposta ad interpello del 1° giugno 2006, ha chiarito che nei casi in cui il datore sia nell’impossibilità di assegnare una lavoratrice in stato di gravidanza ad altre mansioni compatibili con detto stato e dia, altresì, adeguata comunicazione all’Ispettorato del lavoro di tale impossibilità organizzativa, il provvedimento di interdizione conseguentemente adottato dal medesimo Ispettorato, che costituisce condizione essenziale per l’astensione dal lavoro, avrà decorso immediato, non dovendo in questo caso il medesimo provvedimento essere adottato entro l’ordinario termine di sette giorni dalla ricezione della pertinente documentazione.