Con circolare del 22 febbraio 2006, n. 5 il Ministero del Lavoro ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1quinquies D.L. 5 ottobre 2004 n. 249 (conv., con modificazioni, nella L. 3 dicembre 2004 n. 291), decadono dai trattamenti previdenziali e da altre indennità o sussidi i lavoratori beneficiari di interventi di sostegno al reddito.
In particolare, tale sanzione si applica nei confronti dei lavoratori inoccupati o disoccupati che rifiutino un’offerta formativa o di riqualificazione, o un’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza, oppure, infine, che non accettino la proposta di un percorso di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.