Con ordinanza n. 11543 del 30 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha affermato che la decadenza dalla NASpI ex art. 11, co. 1, lett. c), D. Lgs. n. 22/2015 si verifica, non solo, nel caso di mancata comunicazione dell’inizio di attività autonoma successiva al periodo di percezione della suddetta indennità, ma anche nel caso di omessa comunicazione all’INPS dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma pregressa alla domanda di godimento del trattamento di disoccupazione.
In particolare, la Suprema Corte ha interpretato il verbo “intraprendere”, contenuto nell’art.10, comma 1, del Decreto Legislativo sopra menzionato, non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato”.
Conseguentemente, anche coloro che svolgono di attività di lavoro autonomo pregresso alla domanda di NASpI, dovranno comunque comunicare tale attività all’Ente previdenziale nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, pena la decadenza dal beneficio dell’indennità di disoccupazione.