Con sentenza n. 25956 del 31 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha statuito il principio in base al quale il lavoratore che ha subito un “danno pensionistico” a fronte della prescrizione dei contributi non versati dal datore di lavoro ha la facoltà, al momento del prodursi dell’evento dannoso, di esperire l’azione risarcitoria per equivalente ex art. 2116 c.c., comma 2, oppure quella diversa, in forma specifica, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 1338 del 2017.
Il Collegio giudicante ha stabilito anche che, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito (o vi provvede in misura inferiore a quanto dovuto) è tenuto al pagamento dei contributi (o delle parti di essi non versate) tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori.