La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26238 del 2 dicembre 2005, ha statuito che, secondo quanto previsto all’art. 16, co. 2, D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro è legittimato a richiedere al lavoratore – nel caso di specie si trattava di un invalido obbligatoriamente avviato al lavoro – di sottoporsi, anche attraverso il ricorso al medico aziendale (quindi non più soltanto presso enti pubblici o strutture pubbliche specializzate), ad un controllo preventivo specifico, utile a valutare l’idoneità del lavoratore medesimo alle mansioni da svolgere.
Tale controllo potrà essere disposto sia durante la visita preassuntiva, che successivamente; in ogni caso, prima che il lavoratore venga assegnato allo svolgimento delle relative mansioni.